PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modalità di rilascio del certificato
di assicurazione).

      1. Il rilascio del certificato di assicurazione previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, da parte delle imprese autorizzate ai sensi della legislazione vigente ad esercitare la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo, di apposita documentazione che attesta l'avvenuta revisione periodica del veicolo o l'avvenuta prenotazione presso le strutture autorizzate ad effettuare la revisione stessa.
      2. Qualora il certificato di assicurazione di cui al comma 1 sia rilasciato in difformità da quanto previsto dal medesimo comma, l'assicuratore è responsabile, in solido con l'assicurato, delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.